Gli appunti (a.a. 2016/2017) trattano i concetti basilari e le principali istituzioni di diritto privato.
Alcuni argomenti trattati: 
• Fonti del Diritto Privato
• Fonti del Diritto Comunitario
• La legge e l'interpretazione della legge
• Autori dell’interpretazione
• Civil Law e Common Law
• Situazioni giuridiche soggettive attive e passive (categoria di genere)
• Capacità Legale: capacità giuridica, capacità di agire, incapacità legale assoluta e relativa
• Ipotesi di incapacità legale
• Incapacità di intendere e volere
• Interdizione
• Differenza tra Tutore e Curatore
• Riabilitazione
• Inabilitazione
• Buona fede e mala fede
• Autonomia patrimoniale perfetta
• Conflitto di interessi
• Rappresentanza
• Principio di conservazione del contratto
• Oggetto del rapporto giuridico
• Universalità di mobili
• Vendita di cosa futura
• Comodato
• Limiti della proprietà
• Possesso e proprietà
• Azioni a tutela del possesso
• Usucapione
• Prescrizione
• Obbligazione
• Favor Debitoris
• Anatocismo
• Novazione
• Scissione del credito
• Surrogazione [...]
                            
                                Istituzioni di Diritto
Privato
Appunti di Federica Palmigiano
Università: Università degli Studi di Palermo
Facoltà: Scienze Politiche 
Corso di Laurea in Scienze Politiche
Esame di Istituzioni di Diritto Privato
Docente: Prof. Santoro
Anno Accademico 2016/2017ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 
INTRODUZIONE 
Dal punto di vista metodologico, il diri  o privato è molto distante dal diri  o pubblico (materia 
discorsiva); il diri  o privato è molto più vicino alla matema ca che non alla le   eratura italiana, 
quindi per quanto riguarda la metodologia, essa è un'analisi logica. 
Nel diri  o privato si procede secondo un ve  ore che parte da una definizione, poi segue una linea 
orizzontale senza mai tornare indietro. 
Bisogna ado  are un metodo di studio per cui di fronte a ogni is tuto si deve par re dalla 
definizione, ossia inserire tu  gli elemen   che compongono la fa  specie senza trascurarne alcuno 
e senza ripeterne nessuno; bisogna quindi estrapolare sinte camente un conce   o che contenga 
tu  ques   elemen   per poi approfondirli. Dopo la de finizione dell’is tuto si dovrà tra   are il suo 
contenuto e la sua disciplina, per poi passare a fare collegamen  con degli is  tu  similari. 
Il diri  o privato vuole una sua terminologia giuridica 
Il diri  o privato tra  a la vita di ogni giorno, la vita che ciascuno di noi svolge s pulando dei 
contra . Altra cara   eris ca è il rigore metodologico molto forte. 
Il diri  o privato è la regolamentazione dei rappor  tra sogge   priva  . La società esiste come 
en tà a prescindere dalla persona, dai sogge   che la compongono. 
Vi sono poi i diri  fondamentali che hanno una valenza più importante, come diri   o della 
personalità, patrimoniale, reale per poi passare alle obbligazioni e al contra  o, fino alla 
responsabilità civile. 
Il diri  o privato è dinamico, non sta co; nel diri   o non vi è certezza: il principio della certezza del 
diri  o è una creazione do rinale che non ha nessun fondamento. Certo c'è la norma giuridica 
vincolante, ma in base a come viene applicata secondo un processo di interpretazione, essa 
dipende dalla sensibilità di colui che applica la legge, e costui è il giudice in un'aula di tribunale, ma 
siamo anche noi, studiosi del diri  o, ad interpretarla. Fare diri  o non significa prendere una norma 
e ripeterla in modo pedissequo, che vale per sempre e per tu  allo stesso modo: vale in un dato 
momento storico perché cambiano le condizioni sociali, cambiano le convinzioni sociali e quindi 
una norma scri  a molto tempo fa aveva un senso a quell'epoca e oggi non va più. La norma è 
sempre la stessa ma nella sua applicazione concreta non lo è, quindi la norma non è la stessa. La 
norma, infa , non vale secondo una scri  urazione le   erale ma vale a seconda della sensibilità del 
luogo e del tempo in cui viene applicata. Il diri  o è, per questo, un processo dinamico: dal la no 
"directum" significa trovare una via dri  a in mezzo a possibili linee e stru ure. Con il diri  o quindi 
troviamo la regola giusta, diri  a in mezzo a tante vie che invece porterebbero a soluzioni inique. 
LE FONTI 
Quando parliamo delle fon  del diri   o privato ci riferiamo agli a  o ai fa   da cui ha origine la 
norma giuridica. 
Il termine fonte evoca la sorgente, e nel caso del diri  o è un a  o o un fa  o da cui poi si origina la 
norma giuridica. 
Quando parliamo delle fon  dobbiamo introdurre il principio della gerarchia delle fon : le fon   del 
diri  o non stanno tu  e sullo stesso piano, non hanno tu  e la stessa forza cogente. Ce ne sono 
alcune che hanno una forza maggiore rispe  o ad altre e vuol dire che alcune sono capaci di 
derogare rispe  o alle altre. Pertanto, le norme si ordinano gerarchicamente, dalla fonte di rilievo 
maggiore alla fonte di rilievo minore. 
Il codice civile, nostro strumento di lavoro fondamentale, elenca le fon  del diri   o secondo una 
logica priva s  ca. L’art 1 delle Preleggi del Codice Civile, infa  , tralascia di considerare 
l’ordinamento sovranazionale, ma si occupa immediatamente delle norme che dirigono il rapporto 
priva s  co all'interno dell’ordinamento dello Stato. 
ARTICOLO UNO 
Art. 1: sono fon  del diri   o le leggi e i regolamen  (le norme corpora  ve: elemento espunto in 
seguito alla caduta del regime fascista), e gli usi. 
Tu  avia, sappiamo che l'Italia è uno Stato membro, un ordinamento sovranazionale europeo e 
quindi noi abbiamo un'incidenza di fon  di derivazione comunitaria che diventano anche materie 
nei rappor  p r i v a  s  ci. Dunque si ha l'ordinamento sovranazionale con le fon   d e l d i r i   o 
comunitario (regolamen  e dire  ve) e poi si ha l'ordinamento nazionale. 
Rapporto tra le fon  dell'ordinamento sovranazionale e nazionale: esse non sono gerarchicamente 
sovraordinate ma, dal punto di vista territoriale, hanno un'incidenza diversa perché vengono calate 
da un ordinamento altro rispe  o al Parlamento italiano. 
Tra le fon  dell'ordinamento nazionale, l'art 1 cita la legge, ma sappiamo che dietro la locuzione 
"legge" ci stanno fon  diverse e con una diversa valenza, come la legge cos  tuzionale, la legge 
ordinaria e gli a  aven   forza di legge (decreto legge e decreto legisla  vo). 
Nel diri  o privato si guarda la legge, come si interpreta una forma di legge a raverso il codice 
civile, strumento principe. Il Codice Civile è una legge (non sono tante leggi ma è una grossa legge), 
che ha la valenza di aver codificato il sistema del diri  o privato. Successivamente ci sono delle leggi 
ad hoc, sussidi o le materie che invece sono leggi speciali. 
Dopo la legge si hanno i regolamen , e successivamente si hanno gli usi o le consuetudini: è la 
stessa cosa ma si tra  a di un modo diverso di indicare la stessa fonte. Parlare di uso è un po' 
ridu vo, anche perché la consuetudine ha perso la sua originaria valenza come fon   primarie, 
tant'è che è una fonte so  o-ordinaria (all'ul mo gradino della gerarchia delle fon  ) e quindi è stata 
anche declassata nella terminologia con il nome di uso. 
Le fon  sovranazionali 
FONTI UE 
Le fon  del diri   o comunitario, tolto il tra  ato (un testo fondamentale che de  a i rappor  tra 
ordinamen ) sono le dire  ve e i regolamen  . Esse hanno una diversa e fficacia: si fa più uso delle 
dire ve nel diri   o europeo. 
Il regolamento è quella norma legisla va che ha un’e fficacia dire  a "ver cale": il regolamento ha 
efficacia immediata nei confron  d e i c i   adini degli Sta  membri dell'Ue. Se ad esempio il 
Parlamento europeo emana un regolamento, esso è immediatamente vincolante nei confron  di 
tu  i ci  adini degli sta  membri, al pari di una legge del singolo Stato membro. 
Le dire ve, invece, hanno un’e fficacia "orizzontale" e immediata: esse non vincolano, una volta 
emanate, i singoli ci  adini degli Sta  membri ma sono vincolan   per gli Sta   a ffinché gli Sta  
appunto le recepiscano. Una volta recepite a raverso una propria norma di legge, esse diventano 
vincolan  per i ci   adini degli Sta  membri.  Per questo e fficacia orizzontale, perché tocca gli Sta  
ma fin quando una dire va non viene recepita all'interno dello Stato membro, essa non ha 
efficacia, quindi non è applicabile e non è diri  o vivente all'interno dello Stato membro. Questa è 
la regola, tu  avia essa sopporta le eccezioni. Ad un certo punto, infa , sono na   dei casi che 
riguardavano la norma va in materia del lavoro no urno femminile: in Francia c’era una norma  va 
che vietava il lavoro no urno femminile; era una norma che nasceva da un'epoca storica dove si 
voleva tutelare il lavoro svolto da fasce più deboli della popolazione e quindi era una norma che 
nasceva da un'istanza prote va nei confron   della lavoratrice al fine che il datore di lavoro non 
des nasse a un lavoro no urno la donna o comunque un lavoro che escludesse la donna dal 
nucleo familiare in cui normalmente la donna è collocata. 
In una evoluzione/affermazione dei costumi, della piena parità dei diri  nel lavoro tra uomo e 
donna, ad un certo punto questa norma ha cessato di esplicare una efficacia di tutela e di favore 
nei confron  della lavoratrice ed è diventata una norma "discriminatrice" perché se la donna 
invece ha interessa a lavorare di no  e, si trovava una legge che glielo impediva. 
Interviene allora il Parlamento europeo con una dire va che vieta il divieto del lavoro no urno 
per le donne: nell'affermazione della piena equiparazione dei diri  sul piano del lavoro tra uomo e 
donna deve cadere pure il divieto di des nazione delle donne al lavoro no urno. Tu  avia questa 
dire va non viene ancora a  uata dal parlamento francese: la donna si trova a lavorare di no  e e 
chiede di avere pagato lo straordinario ma il datore di lavoro non lo paga. Lei fa causa, vige il 
divieto di adibizione al lavoro no urno di una donna. Cosa decide il giudice? Deve dare ragione alla 
donna o al datore di lavoro secondo il diri  o vigente all'epoca francese? Il giudice si trova a dover 
decidere contro l'interesse della donna, perché la sua è una prestazione "contra legem", che non 
può vincolare, quindi una prestazione che non dà diri  alla donna nei confron   del datore di 
lavoro. C'è però la dire va che era stata emanata dal parlamento, ed esso va a favore della donna, 
la quale ha dunque diri  o alla contro-prestazione. 
Secondo la definizione formale, la dire va non è applicabile nei rappor   tra sogge   perché non è 
stata a uata in quanto lo Stato è inadempiente: la dire va infa   è vincolante ma nei confron   
degli Sta  e se lo Stato membro è in ritardo nell'a  uazione della dire  va, allora bisogna tenerne 
conto. Si è avuto quindi l'orientamento, poi confermato da altre sentenze, secondo cui se la 
dire va ha un contenuto preciso che non necessita di una esplicitazione da parte del legislatore di 
uno Stato membro, in quanto precisa e concordante, e si ha una pretesa nei confron  della 
pubblica amministrazione, allora il giudice nazionale dello Stato membro può applicare la dire va 
ancorché essa non sia ancora stata trado  a in una norma di legge nazionale. 
Ciò tu  avia vale nei confron  di quelle dire  ve precise che non necessitano di una esplicitazione 
da parte del legislatore nazionale e in una causa contro la pubblica amministrazione, in quanto si 
parte proprio dal presupposto che se si ha una pretesa nei confron  dello Stato e questa pretesa 
sarebbe riconosciuta ove la dire va fosse stata già approvata, se lo Stato non l'ha ancora a  uata 
perché inadempiente, si approfi